Corte di Cassazione, Sez. Lav
La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo cui la rinunzia del lavoratore a diritti non ancora entrati a far parte del suo patrimonio giuridico è nulla per contrasto con norma imperativa di legge (artt. 1418, comma 2, Cod. civ. e art. 1325 Cod. civ.). Tale nullità permane anche se l’accordo sia stato sottoscritto in sede sindacale o altra sede privilegiata, ai sensi dell’art. 2113 Cod. civ.
Nel caso di specie, le parti avevano conciliato innanzi al Giudice del Lavoro una controversia relativa all’impugnazione di un contratto a termine concordando l’assunzione del lavoratore alle dipendenze del datore con un nuovo contratto a termine a fronte della rinunzia del lavoratore ad avanzare qualsiasi pretesa in relazione a tale secondo contratto a termine.
Il lavoratore alla scadenza aveva impugnato giudizialmente anche il secondo contratto, eccependo la nullità della transazione e chiedendo, vittoriosamente, la conversione del rapporto in tempo indeterminato per superamento dei limiti di legge.
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