Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dipendente part-time veniva licenziata per aver rifiutato di tornare a lavorare a tempo pieno.
La Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, che per la legge italiana un tale rifiuto non giustifica né un licenziamento per giusta causa né un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il ritorno al tempo pieno può avvenire solo con il consenso del dipendente.