Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore dipendente notificava alla società datrice un atto di precetto per ottenere il pagamento di somme a lui spettanti sulla base di una diffida accertativa dell’Ispettorato del Lavoro.
La Corte d’Appello rigettava la domanda poiché il dipendente, prima di ricevere la diffida accertativa, aveva consapevolmente sottoscritto un accordo con la datrice in base al quale, a fronte della ricezione di Euro 9.000,00, rinunciava a qualsiasi pretesa ulteriore riconducibile al rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha confermato la decisione ed ha rilevato in via preliminare che la diffida accertativa dell’Ispettorato è un atto di natura amministrativa idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo in caso di mancata opposizione o di rigetto. In ogni caso, anche se la diffida acquisti il valore di titolo esecutivo, ciò non impedisce che l’accertamento in essa contenuto venga contestato. La Suprema Corte ha quindi riconosciuto la fondatezza della contestazione della datrice confermando che la somma richiesta non dovuta.
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