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La cessione del contratto di lavoro non richiede formalità

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore si rivolgeva al Giudice per far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria ed ottenere il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del primo datore.
Nel corso del giudizio era tuttavia emerso il consenso tacito del dipendente alla cessione del contratto: ciò in quanto egli aveva firmato una lettera di assunzione alle dipendenze della cessionaria ed aveva lavorato presso il nuovo datore per oltre un anno. Infine, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento scrivendo alla stessa società cessionaria, considerata evidentemente la datrice di lavoro.
La Corte di Cassazione, nel conferma il rigetto delle domande del lavoratore, ha ricordato che la cessione del contratto richiede le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede alcuna forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.

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