Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una dirigente pubblica aveva richiesto, nei confronti dell’ASL, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non fruiti, in quanto le sue richieste erano state respinte dal direttore «per necessità di servizio».
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, rigettavano la domanda, ritenendo che la lavoratrice non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio.
La Suprema Corte ha, invece, accolto il ricorso ribadendo che il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa, è irrinunciabile. Ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.