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Il datore non può ricorrere alla testimonianza per dimostrare l’avvenuta consegna della lettera di licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva licenziata durante una riunione aziendale, alla presenza dell’amministratore delegato della società e di altri due dipendenti. La lavoratrice lasciò la riunione senza firmare la lettera di licenziamento. Successivamente, la stessa impugnava il licenziamento davanti al Giudice.
La Suprema Corte, chiamata infine a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui la semplice consegna a mano della lettera, senza prova dell’avvenuta ricezione per iscritto, non può essere considerata valida. Inoltre, la Corte ha rilevato che il datore non può ricorrere alla testimonianza per provare che il licenziamento sia stato comunicato per iscritto al lavoratore, poiché il licenziamento è un atto per il quale la legge prevede la forma scritta a pena di nullità e può essere provato solo attraverso la dimostrazione dell’avvenuta consegna per iscritto.
È stata, quindi, accolta la domanda della lavoratrice.

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