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Il licenziamento di un dipendente per fatti ricollegabili alla sua disabilità è discriminatorio

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente divenuto disabile a causa di una malattia contratta in costanza di rapporto, era licenziato per giustificato motivo oggettivo.
I Giudici di merito accoglievano il ricorso del lavoratore, sostenendo che, oltre alla riorganizzazione aziendale ed alla soppressione del suo posto di lavoro, sussisteva una discriminazione soggettiva dovuta alla sua condizione di disabilità. Tale convincimento era stato cagionato da una e-mail inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale della datrice, con cui il primo manifestava la volontà di recedere dal rapporto di lavoro per le condizioni di salute e di handicap del dipendente ed il desiderio di sostituirlo con un altro «più capace».
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudici di merito, ribadendo che la mancata sostituzione del lavoratore licenziato unitamente alla mancata assunzione di un’ulteriore risorsa destinata a coprirne la posizione, non esclude la natura discriminatoria del licenziamento irrogato in ragione della disabilità del dipendente.

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