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È trasferimento di ramo d’azienda anche nel caso di affitto temporaneo e restituzione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società in liquidazione concedeva in affitto ad un’altra società un centro benessere. La società cessionaria, che aveva preso in affitto il centro, assumeva una receptionist. Dopo un paio d’anni il contratto di affitto terminava e la società proprietaria del centro lo affittava ad una terza società.
La lavoratrice veniva quindi licenziata dalla società che aveva preso in affitto il centro. Ella ricorreva in giudizio chiedendo che alla vicenda non si applicasse la disciplina del trasferimento d’azienda, e quindi di poter prestare la propria attività lavorativa a favore dell’originaria cedente.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla controversia, ha ribadito il principio secondo cui la disciplina dell’art. 2112 Cod. civ. si applica anche nelle ipotesi di cessazione del contratto d’affitto d’azienda ed alla conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente a condizione che quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, attraverso l’immutata organizzazione dei beni aziendali.
Poiché tale ultima circostanza è stata esclusa nel caso di specie, il ricorso della lavoratrice è stato rigettato.

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