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Il licenziamento (collettivo) del lavoratore disabile è illegittimo anche in caso di sospensione del collocamento obbligatorio

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratrice disabile veniva licenziata a conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea.
La dipendente impugnava il licenziamento irrogatole, chiedendo di essere reintegrata presso la datrice.
La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui il licenziamento per ragioni economiche nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente è annullabile se, al momento della cessazione del rapporto, il numero dei lavoratori occupati obbligatoriamente è inferiore alla quota di riserva. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, osservato che la sospensione degli obblighi di assunzione dovuta ad una situazione di crisi aziendale, consente alla Società di non assumere lavoratori per mantenere o per reintegrare la quota obbligatoria prevista dalla legge ma non la legittima ad effettuare licenziamenti nell’ambito dei lavoratori disabili.
Infine, la Suprema Corte si è pronunciata sulla tutela applicabile al caso di specie, sostenendo che la violazione della quota di riserva in caso di licenziamento collettivo rientra nelle ipotesi di «violazione dei criteri di scelta» ed è quindi applicabile la tutela reintegratoria.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata accolta.

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