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Previdenza e contribuzione

Esercizio del diritto di opzione e decorrenza della pensione di anzianità

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge per lavorare oltre la data di maturazione dei requisiti per andare in pensione, decideva di esercitare il diritto di opzione e di continuare il rapporto di lavoro ma il datore di lavoro aveva dichiarato di voler recedere. Il lavoratore, pertanto, presentava domanda di liquidazione della pensione, alcuni mesi dopo la maturazione dei requisiti. L’INPS calcolava l’importo della pensione dal momento di proposizione della domanda, escludendo i mesi precedenti.
Avverso tale conteggio, il lavoratore proponeva ricorso, rigettato dal Giudice di primo grado che confermava l’operato dell’Istituto, ribadendo che la pensione può essere corrisposta solo dal mese successivo alla presentazione della domanda. La Corte d’Appello, in totale riforma della decisione di primo grado, ha condannando l’INPS al pagamento in favore dell’appellante dei ratei di pensione relativi al periodo precedente.
Avverso la sentenza d’appello, l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta del lavoratore, precisando che, quando il lavoratore abbia esercitato l’opzione, la pensione di anzianità spettante al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data indicata nell’opzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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