Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dirigente, veniva licenziato per aver posto in essere condotte infedeli ai danni della società di cui era dipendente. In particolare il lavoratore era stato accusato di avere consentito la partecipazione della moglie nelle attività di società concorrenti e di averne avvantaggiato l’attività, approfittando del proprio ruolo di direttore tecnico.
Il dirigente impugnava il licenziamento.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano il ricorso, ritenendo che il lavoratore avesse posto in essere una gravissima violazione del proprio obbligo di fedeltà, aggravata dall’occultamento alla proprietà ed al consiglio di amministrazione della propria situazione di conflitto di interessi.
La Suprema Corte ha parimenti rigettato la richiesta del dirigente, precisando che sussiste la giusta causa di recesso, essendo stato accertato che il lavoratore era stato coinvolto direttamente negli interessi di altre società in concorrenza con l’azienda di cui era dipendente, con conseguente irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
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