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Il datore di lavoro non può trasferire il dipendente riammesso in servizio in seguito alla nullità del trasferimento del ramo di azienda

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente era stato reintegrato in azienda a seguito della nullità del trasferimento del ramo in cui operava e che era stato ceduto ad un terzo soggetto.
La reintegrazione tuttavia veniva disposta dal datore di lavoro con contestuale trasferimento ad una sede diversa da quella originaria.
Il lavoratore ricorreva pertanto in giudizio affinché fosse dichiarata l’illegittimità del trasferimento.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente. Il reinserimento di quest’ultimo nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un’altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.
La domanda del lavoratore è stata quindi accolta.

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