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Legittimo il licenziamento del lavoratore anche se non ha ricevuto la comunicazione di giacenza della raccomandata

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente veniva licenziata a seguito di un procedimento disciplinare. La dipendente impugnava quindi il licenziamento affermandone la nullità, poiché non aveva trovato nella cassetta della posta la ricevuta attestante la giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale.
La lavoratrice chiedeva quindi di essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e che le fosse corrisposta dalla datrice un congruo risarcimento per i danni subiti.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui gli atti unilaterali recettizi, come il licenziamento, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo non dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La Corte di legittimità ha ritenuto idonea a dimostrare l’avvenuto pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento accompagnata dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l’ufficio postale e la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della lavoratrice è stata rigettata

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