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Legittimo il licenziamento per inidoneità permanente a svolgere le mansioni

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, appartenente alle categorie protette, veniva licenziato per inidoneità permanente a svolgere le mansioni di archivista in quanto affetto da significativi problemi di vista che rendevano incompatibile l’uso del videoterminale, strumento indispensabile per la mansione. Il dipendente agiva in giudizio impugnando il licenziamento.
Il Tribunale dava ragione al lavoratore. La Corte d’Appello, invece, rigettava l’impugnazione del licenziamento e la connessa domanda risarcitoria, ritenendo che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che il lavoratore era affetto da determinate patologie che implicavano una sostanziale inidoneità permanente a svolgere le mansioni di archivista.
Anche la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che non era possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni in quanto le altre mansioni richiedevano comunque l’uso del videoterminale, le mansioni inferiori implicavano contatti con il pubblico e le altre posizioni lavorative compatibili con l’inquadramento del lavoratore erano tutte occupate.

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