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Nessuna formula prestabilita per impugnare il licenziamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per inidoneità alle mansioni.
La Corte d’Appello rigettava il ricorso, non ritenendo espressiva della volontà di impugnare il licenziamento la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo pronunciata con la dicitura in calce alla lettera di licenziamento «prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto».
La Suprema Corte ha invece dato ragione al lavoratore, precisando che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento. Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, non sono previste formule prestabilite ed è sufficiente che il dipendente utilizzi qualsiasi termine, anche non tecnico, per manifestare la volontà di adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

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