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Covid-19 / Coronavirus

Una coda delle disposizioni pandemiche in materia di blocco dei licenziamenti: sospetto di legittimità costituzionale per l’esclusione dei dirigenti

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, DL n. 104/2020, riguardante il blocco dei licenziamenti durante la pandemia, per contrasto con l’art. 3 Cost. in relazione alla posizione dei dirigenti. La questione sarà quindi sottoposta alla Corte Costituzionale. Ecco i punti principali della decisione:
• la legislazione emergenziale non copre i licenziamenti individuali dei dirigenti, creando una lacuna normativa non colmabile per analogia;
• la discrezionalità del legislatore è libera ma deve essere ragionevole. L’asimmetria creata dalla norma è irragionevole, poiché tratta in modo diverso situazioni simili (licenziamenti individuali e collettivi);
• non è infatti ragionevole vietare solo i licenziamenti collettivi dei dirigenti e non quelli individuali. Se il legislatore ha voluto vietare i licenziamenti collettivi, avrebbe dovuto fare lo stesso per quelli individuali;
• il blocco dei licenziamenti è una norma eccezionale e non può essere applicata per analogia ai dirigenti.
La Corte ha deciso di trasmettere la questione alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità della norma emergenziale nella parte in cui non prevede il divieto di licenziamento individuale per ragioni oggettive dei dirigenti, ritenendo questa esclusione irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza.

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