Corte di Cassazione, Sez. Lav.
INPS aveva contestato ad un’azienda alcune compensazioni operate in Uniemens a seguito delle integrazioni salariali erogate durante l’emergenza Covid-19. L’Ente sosteneva che la società avesse presentato irregolarmente i flussi Uniemens relativi ai mesi di maggio e giugno 2020 con ciò impedendo la legittimità del conguaglio, anche se effettuato entro i sei mesi previsti dalla norma.
La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che l’errore nei flussi Uniemens o finanche la loro stessa omissione non fa venir meno il diritto al recupero delle integrazioni salariali. Il conguaglio deve però essere effettuato entro il termine semestrale previsto. La Corte ha evidenziato che la compensazione avviene automaticamente, con il versamento della differenza contributiva, e che eventuali errori nel calcolo dell’importo da versare influenzano solo il debito contributivo, senza pregiudicare la validità del conguaglio. Dunque l’operazione di conguaglio non impedisce la decadenza del diritto a recuperare l’integrazione salariale, anche se presenta errori nelle denunce Uniemens.