Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ricorreva giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento dell’avvenuto demansionamento e la conseguente condanna della società datrice alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno alla professionalità da quantificarsi in via equitativa.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda, ritenendo provata la sussistenza sia del demansionamento che del danno allo stesso cagionato.
La Suprema Corte ha dato parimenti ragione al lavoratore, precisando che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore che costituiscono oggetto di tutela di rango costituzionale. Uno dei parametri da utilizzare per la liquidazione del ristoro è rappresentato dal mancato aggiornamento del lavoratore in merito al settore cui lo stesso era addetto, soprattutto nel caso in cui si tratti di un ambito caratterizzato, come nel caso di specie, dalla velocità dell’evoluzione tecnologica.