Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice, adibita a mansioni di movimentazione manuale dei carichi, veniva sospesa dalla prestazione e dalla retribuzione dopo essere stata giudicata temporaneamente inidonea alle mansioni a seguito di visita del medico competente, senza che la società potesse assegnarle mansioni alternative. La lavoratrice si opponeva giudizialmente alla sospensione della retribuzione.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del comportamento aziendale, ritenendo che, in presenza di un accertamento medico di inidoneità temporanea, e in assenza di mansioni alternative utilizzabili, la sospensione della prestazione e della retribuzione non costituisce comportamento illegittimo. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione viene meno quando è il lavoratore stesso a non poter rendere la prestazione per causa a lui non imputabile ma comunque non dipendente dal datore di lavoro. La Cassazione ha anche escluso che vi fosse l’obbligo per la società di attivare misure di sorveglianza sanitaria straordinaria, in assenza di nuovi elementi che potessero giustificare un riesame dell’idoneità.