Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole dalla società. Il datore di lavoro, successivamente, ne comunicava la revoca. Tuttavia, la lavoratrice proseguiva nel giudizio di impugnazione, ritenendo inefficace tale revoca.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda della lavoratrice, rilevando che la revoca, per essere efficace, deve intervenire entro un termine ragionevole e deve essere portata a conoscenza della lavoratrice in modo certo e tempestivo. La pronuncia è stata confermata dalla Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro può revocare un licenziamento già intimato, ma tale revoca, affinché produca effetti, deve essere comunicata al lavoratore prima che quest’ultimo abbia manifestato l’intenzione di non accettarla, ad esempio promuovendo l’impugnazione o un’azione giudiziaria. La revoca non può ritenersi efficace se comunicata tardivamente o se non giunge con certezza alla conoscenza del lavoratore, il quale conserva quindi il diritto a far accertare l’illegittimità del recesso.