Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice, assente dal lavoro per un infortunio, veniva licenziata dalla società per superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello riteneva legittimo il licenziamento, in quanto conforme alla previsione collettiva applicabile. La decisione veniva impugnata in Cassazione, con particolare riferimento alla natura dell’assenza – derivante da infortunio – e alla mancanza di responsabilità del datore nell’accaduto.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso, ribadendo che, in tema di comporto, anche l’assenza dovuta a infortunio sul lavoro non imputabile al datore rientra nel computo del periodo massimo consentito. Ne consegue che, ove tale periodo venga superato, il datore può recedere dal rapporto, senza che rilevi l’origine dell’evento morboso. La Corte ha dunque valorizzato l’autonomia del contratto collettivo nel fissare limiti oggettivi di sopportabilità dell’assenza, fermi restando i vincoli normativi posti a tutela di ipotesi particolari, quali ad esempio la maternità o la disabilità.