Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla presunta incompatibilità derivante dalla sua relazione personale con un medico operante presso una struttura cliente dell’azienda. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto illegittimo il recesso, in quanto la società non aveva assolto l’obbligo di repêchage, ovvero di verifica concreta della possibilità di adibire la dipendente a mansioni diverse all’interno dell’organizzazione.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni di merito, ribadendo che la legittimità del licenziamento per motivo oggettivo è subordinata non solo alla prova della soppressione del posto di lavoro ma anche all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione utile.
La Cassazione ha chiarito che l’eventuale conflitto d’interessi, anche se previsto da accordi contrattuali esterni al rapporto di lavoro, non può giustificare l’omissione dell’obbligo di repêchage. Solo laddove l’azienda dimostri l’assoluta impossibilità di una ricollocazione, il licenziamento potrà considerarsi legittimo.
Il ricorso dell’azienda è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.