Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, sostenendo che parte delle assenze per malattia non dovessero essere conteggiate poiché connesse a una patologia grave e sottoposta a terapie salvavita. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la documentazione sanitaria trasmessa non attestasse la sussistenza di una “patologia grave che richiede terapia salvavita” come previsto dall’articolo 63 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, precisando che l’onere di comprovare la gravità della malattia e la necessità di terapie salvavita grava sul lavoratore, e deve essere assolto attraverso la certificazione medica. Non sono idonee, a tal fine, comunicazioni informali o messaggi diretti al datore di lavoro, i quali non hanno valore medico-legale. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che la nozione di “malattia particolarmente grave” costituisce una clausola generale che deve essere interpretata tenendo conto del testo contrattuale e dell’evoluzione scientifica, ma sempre con riferimento a patologie che impongano trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita. Ne consegue che, in assenza di idonea certificazione medica che indichi espressamente la presenza di una patologia grave richiedente terapia salvavita, l’azienda può legittimamente computare tutte le giornate di assenza ai fini del comporto e procedere al licenziamento del lavoratore per il superamento del limite previsto dal contratto collettivo.