Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva agito in giudizio contro l’azienda lamentando di aver svolto, per un periodo prolungato, mansioni di livello superiore rispetto a quelle previste dal suo inquadramento contrattuale, chiedendo pertanto il riconoscimento della qualifica corrispondente e delle differenze retributive maturate. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che le funzioni esercitate dal lavoratore corrispondessero a un livello superiore del contratto collettivo applicato.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha tuttavia riformato la decisione, ribadendo che il diritto all’inquadramento superiore presuppone lo svolgimento di mansioni di livello più elevato in modo continuativo e non occasionale. L’assegnazione temporanea, anche se ripetuta, non è sufficiente a fondare il diritto, essendo necessario che le nuove funzioni si inseriscano stabilmente nell’organizzazione aziendale e che il datore di lavoro manifesti, anche tacitamente, la volontà di consolidare la posizione del dipendente.
Il principio riafferma il valore del requisito della continuità nello svolgimento delle mansioni superiori, quale condizione imprescindibile per la progressione automatica di inquadramento, distinguendolo nettamente dalle ipotesi di sostituzione temporanea o di esigenze contingenti dell’impresa.