Demansionamento: il danno si prova anche per presunzioni e si liquida equitativamente

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, inquadrato come quadro direttivo e già responsabile di un ufficio territoriale, agiva in giudizio lamentando di essere stato progressivamente adibito a mansioni prive di contenuto gestionale e decisionale. Chiedeva l’accertamento del demansionamento, la reintegra nelle precedenti mansioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda; la Corte d’Appello rideterminava il periodo di dequalificazione, confermando tuttavia la condanna risarcitoria. La società ricorreva per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che la verifica dell’equivalenza delle mansioni deve essere svolta in concreto, con riguardo alle competenze maturate e al livello professionale acquisito dal lavoratore. Non è sufficiente il mero richiamo al livello di inquadramento: occorre accertare se le nuove attività salvaguardino autonomia, responsabilità e contenuto professionale.
Quanto al danno, la Corte ha confermato che esso può essere desunto anche in via presuntiva, valorizzando elementi quali la durata del demansionamento, la perdita di poteri decisionali e di coordinamento, l’impoverimento del bagaglio professionale e l’incidenza sulle prospettive di carriera. In presenza di tali indici, è legittima la liquidazione equitativa, anche parametrata a una percentuale della retribuzione mensile per il periodo accertato.