Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice, impiegata presso la medesima azienda con quattro contratti di somministrazione a termine nell’arco di circa 29 mesi, adiva il Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità dei termini apposti e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice.
Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando la protrazione delle missioni, l’assegnazione costante alle stesse mansioni e presso la medesima sede, nonché l’assenza di allegazione di specifiche ragioni giustificative da parte della società. La società ricorreva per Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che la temporaneità costituisce requisito essenziale della somministrazione di lavoro. Anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione, l’utilizzo protratto del lavoratore presso la stessa azienda può integrare una frode alla legge quando si traduca nell’elusione della funzione tipica dell’istituto.
Nel caso di specie, la durata ininterrotta per 29 mesi, l’impiego sempre nelle medesime mansioni e la scelta nominativa della lavoratrice sono stati ritenuti indici convergenti di un uso distorto della somministrazione. Ne consegue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatrice, con condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria.