Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti della datrice di lavoro lamentando di essere stato destinatario, nel tempo, di plurimi comportamenti vessatori: reiterati richiami disciplinari, esclusione da incarichi e progressivo svuotamento delle mansioni. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno da mobbing, deducendo un pregiudizio alla salute e alla professionalità.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un intento persecutorio unitario; la Corte d’Appello confermava la decisione, osservando che gli episodi allegati, pur conflittuali, risultavano eterogenei e in parte giustificati da esigenze organizzative.
La Suprema Corte ha ribadito che, per configurare il mobbing, non è sufficiente la mera sommatoria di comportamenti datoriali sfavorevoli o di singoli atti illegittimi. È necessario che il lavoratore provi l’esistenza di una pluralità di condotte sistematiche e protratte nel tempo, connotate da un disegno vessatorio unitario e finalizzate all’emarginazione.
In difetto di tale prova, le singole condotte possono eventualmente essere valutate autonomamente sotto diversi profili di illegittimità, ma non integrano, di per sé, una fattispecie di mobbing risarcibile. L’onere probatorio grava integralmente sul lavoratore, anche con riferimento al nesso causale tra le condotte denunciate e il danno lamentato.