Contratto di agenzia: no a modifiche unilaterali in aumento senza accordo dell’agente

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un agente ricorreva al Giudice per ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto dopo il recesso per giusta causa esercitato dalla società preponente che aveva tentato, senza successo, di imporre una modifica delle condizioni contrattuali. In primo grado la domanda veniva rigettata; la Corte d’Appello, invece, riteneva illegittimo il recesso e condannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela.
La vicenda traeva origine dalla decisione della società di ampliare il listino dei prodotti da promuovere, introducendo nuove referenze e determinando un aggravio dell’attività dell’agente. Quest’ultima si era rifiutata di aderire alla variazione unilaterale e la società aveva quindi risolto il rapporto per asserita giusta causa.
La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, chiarendo che la disciplina collettiva di settore consente modifiche unilaterali solo quando si traducano in riduzioni quantitative entro limiti predeterminati. Non è invece consentito alla società imporre variazioni che comportino un aumento dell’impegno lavorativo dell’agente, neppure se prospettate come potenzialmente migliorative sul piano economico.
In assenza di una espressa previsione pattizia, ogni modifica che incida sull’oggetto del contratto richiede l’accordo di entrambe le parti. Le deroghe al principio generale di immodificabilità unilaterale del contratto devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.