Società estinta e debiti verso il lavoratore: i limiti di responsabilità di soci e liquidatore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, rimasto gravemente infortunato durante l’attività svolta in cantiere, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti della società datrice di lavoro, del responsabile tecnico e di altro dipendente. Nel corso del giudizio la società veniva cancellata dal registro delle imprese e il lavoratore riassumeva la causa nei confronti dei soci e della liquidatrice.
La Corte d’Appello respingeva le domande, ritenendo non configurabile una responsabilità automatica dei soci per i debiti della società estinta e dichiarando inammissibili alcune domande nuove formulate nei confronti della liquidatrice. Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, ribadendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Tuttavia, nel caso di società di capitali, questi rispondono nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione. Non sussiste, dunque, una responsabilità illimitata e automatica.
Quanto al liquidatore, la sua responsabilità ha natura aquiliana e richiede specifica allegazione e prova di una condotta colposa che abbia pregiudicato il creditore. In mancanza di tali elementi, la domanda non può essere accolta.