Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, conseguente a patologia allergica manifestatasi durante l’attività lavorativa. Il giudizio di primo grado e quello di appello avevano ritenuto legittimo il recesso, valorizzando la mancata tempestiva contestazione del giudizio del medico competente e reputando assolto l’onere datoriale di verifica di possibili ricollocazioni.
La Suprema Corte, nel cassare la decisione, ha ribadito che, nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, spetta al datore di lavoro dimostrare non solo lo stato di inidoneità del lavoratore ma anche l’impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le condizioni di salute. Tale verifica deve riguardare l’intero assetto organizzativo dell’azienda e non può ritenersi soddisfatta sulla base di valutazioni limitate a singole unità produttive o al mero ricorso successivo a contratti a termine.
La Corte ha inoltre chiarito che la contestazione dell’inidoneità costituisce una mera difesa processuale e non è preclusa dalla mancata impugnazione amministrativa del giudizio sanitario. Ne deriva che il Giudice è comunque tenuto ad accertare in concreto la sussistenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, verificando l’effettivo assolvimento dell’onere probatorio datoriale.