Mobbing: responsabilità personale del dirigente se il datore di lavoro ha adottato misure di tutela

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice agiva in giudizio lamentando di essere stata progressivamente privata delle mansioni assistenziali proprie del suo profilo professionale e destinata ad attività diverse, a seguito di reiterate iniziative del superiore gerarchico. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti del dirigente, escludendo invece ogni responsabilità della società datrice di lavoro. La decisione veniva confermata in appello e, quindi, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito che le condotte persecutorie e vessatorie poste in essere nell’ambiente di lavoro possono determinare una responsabilità risarcitoria personale del lavoratore che le abbia attuate, qualora sia accertato che il datore di lavoro abbia vigilato sull’operato del dipendente e abbia adottato le misure necessarie per prevenire o contrastare tali comportamenti. In tale ipotesi, infatti, viene meno il collegamento funzionale tra l’azione del dirigente e l’organizzazione datoriale.
Ne consegue che, una volta esclusa la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di tutela dell’integrità psicofisica del personale, le condotte vessatorie restano imputabili al loro autore a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il Giudice può, inoltre, procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda risarcitoria, senza alterarne i presupposti fattuali, riconducendo i fatti dedotti nell’alveo della responsabilità civile personale.