Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società, sostenendo l’illegittimità dei controlli svolti tramite un’agenzia investigativa e l’insussistenza degli addebiti contestati. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello, anche in sede di rinvio, ritenevano invece provata la condotta addebitata, consistente in reiterati allontanamenti dal luogo di lavoro per esigenze personali e nella contestuale attestazione della presenza in servizio mediante timbrature non veritiere.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso, evidenziando come i controlli affidati a investigatori privati siano consentiti quando finalizzati all’accertamento di comportamenti illeciti del lavoratore, diversi dal mero inadempimento della prestazione. In tale prospettiva, le verifiche svolte all’esterno dei locali aziendali e in un arco temporale limitato risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio e dell’organizzazione datoriale. La reiterazione di condotte fraudolente idonee a fornire una rappresentazione alterata della presenza in servizio integra una grave lesione del vincolo fiduciario, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.