Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di differenze retributive e per far accertare la cessazione del rapporto a seguito di licenziamento verbale. In primo grado le domande venivano rigettate, mentre la Corte d’Appello riconosceva solo alcune spettanze economiche, escludendo però la prova del recesso datoriale.
La vicenda giungeva in Cassazione, la quale ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di cessazione del rapporto. In caso di impugnazione di un licenziamento asseritamente intimato in forma orale, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che la risoluzione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata mediante comportamenti concludenti. Non è sufficiente, infatti, la mera cessazione dell’attività lavorativa.
Qualora il datore di lavoro deduca che la cessazione sia avvenuta per dimissioni e l’istruttoria non consenta di accertare con certezza la dinamica dei fatti, la domanda del lavoratore deve essere respinta in applicazione delle regole sull’onere della prova. Nel caso esaminato, la presenza di una lettera di dimissioni non contestata ha rafforzato la conclusione circa l’assenza di prova del licenziamento.
La decisione conferma dunque la rilevanza centrale del riparto dell’onere probatorio nelle controversie relative alla cessazione del rapporto di lavoro.