Licenziamento discriminatorio e disabilità: il silenzio della lavoratrice non riduce il risarcimento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice impugnava il licenziamento comunicatole per superamento del periodo di comporto, deducendone il carattere discriminatorio in ragione della propria condizione di disabilità. Nei precedenti gradi di giudizio veniva confermata la nullità del recesso datoriale; tuttavia la Corte territoriale riduceva l’indennità risarcitoria alla misura minima, valorizzando il fatto che la lavoratrice non avesse esplicitato al datore di lavoro il proprio stato di salute.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito che l’applicazione dei criteri ordinari di comporto nei confronti di un lavoratore disabile può integrare una discriminazione indiretta, ove non siano previamente valutati i possibili accomodamenti organizzativi. In tale contesto, grava sul datore di lavoro l’onere di attivarsi, secondo buona fede e diligenza, per verificare se le assenze siano connesse alla disabilità e per instaurare un’adeguata interlocuzione con il lavoratore.
Sotto il profilo delle conseguenze economiche, la Cassazione ha chiarito che, una volta accertata la responsabilità datoriale, il comportamento omissivo del lavoratore circa la propria condizione personale non può incidere in senso riduttivo sulla quantificazione del danno. La misura minima dell’indennità risarcitoria costituisce infatti una soglia inderogabile, ma non esaurisce il ristoro dovuto quando l’inadempimento del datore di lavoro sia imputabile, dovendo in tal caso riconoscersi un risarcimento più ampio.