Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice veniva licenziata per superamento del periodo di comporto, sebbene avesse ripreso servizio per oltre un anno dopo aver già ecceduto il limite massimo di assenze. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello dichiarava illegittimo il recesso, ravvisando una rinuncia tacita del datore di lavoro al potere di licenziare. La decisione veniva confermata in Cassazione.
La Suprema Corte ribadisce che il datore di lavoro, una volta superato il comporto, può recedere anche durante la malattia oppure attendere il rientro in servizio per valutare l’utilità della prestazione. Tuttavia, qualora dopo la ripresa dell’attività il rapporto prosegua per un periodo apprezzabile senza esercizio del recesso, tale inerzia può assumere valore concludente di rinuncia al potere di licenziare.
In tal caso si consolida nel lavoratore un affidamento incolpevole sulla prosecuzione del rapporto. La rinuncia riguarda le assenze già maturate, che non possono più essere considerate ai fini di un successivo licenziamento, pur restando ferma la possibilità di recesso per nuovi eventi morbosi. La valutazione circa la sussistenza della rinuncia è rimessa al Giudice di merito, da compiersi in concreto alla luce della durata della prosecuzione del rapporto e delle circostanze del caso.