Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società, sostenendone l’invalidità perché comunicato tramite e-mail ordinaria anziché con le modalità previste dal contratto collettivo. In primo grado e in appello la domanda veniva rigettata. La vicenda approdava quindi davanti alla Suprema Corte.
Nel confermare le decisioni dei Giudici di merito, la Corte ha chiarito che la disciplina collettiva sulle modalità di trasmissione delle sanzioni non incide sulla validità del licenziamento quando il recesso sia stato comunque redatto per iscritto. Le previsioni del contratto collettivo, infatti, regolano il momento successivo della comunicazione dell’atto e non la sua formazione.
Secondo i Giudici, il licenziamento costituisce un atto unilaterale recettizio: il requisito essenziale è dunque la forma scritta e la conoscibilità dell’atto da parte del lavoratore. L’utilizzo di un diverso canale di trasmissione, in assenza di una specifica previsione che ne colleghi effetti invalidanti, non determina nullità o inefficacia del recesso.
La decisione conferma un principio di rilievo pratico: eventuali irregolarità nelle modalità di invio del licenziamento non sono di per sé sufficienti a travolgere l’atto quando la comunicazione abbia raggiunto il suo scopo.