Corte di Cassazione, SS.UU.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte mettono fine ad un lungo dibattito giurisprudenziale. Infatti, come noto, il lavoratore che ottenga dal Giudice l’annullamento del licenziamento può decidere se riavere il proprio posto di lavoro ovvero, in alternativa, a sua scelta, ricevere un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità di retribuzione. Una volta che questi abbia esercitato l’opzione per l’indennità, ci si chiedeva cosa accadesse in caso di ritardo del datore di lavoro nell’adempiere al pagamento: secondo parte della giurisprudenza, il rapporto restava in essere fino al pagamento: in tal modo, il datore restava obbligato a pagare la retribuzione mensile fino al saldo del dovuto; secondo altri, comunicata l’opzione, il rapporto si estingueva e con esso ogni obbligazione retributiva. Dopo anni di incertezze, le Sezioni Unite hanno ora deciso che l’interpretazione da seguire è quest’ultima.
Pertanto, se il datore di lavoro che ha perso la causa contro il licenziamento ritardi nel pagare l’indennità sostitutiva della reintegrazione, non sarà tenuto a pagare anche le retribuzioni correnti dalla sentenza fino al saldo ma soltanto gli ordinari interessi e rivalutazione, salva la prova di danno ulteriore da parte del lavoratore.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio