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Il cessionario d’azienda non può ricevere i soli lavoratori di sua scelta

Corte di Giustizia

Nel caso esaminato, un’azienda era sottoposta ad un procedimento di riorganizzazione sotto controllo giudiziale. Nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda, la norma belga consentiva al cessionario di assumere solo una parte, a scelta, dei lavoratori del ramo. La Corte ha ricordato che il trasferimento di un’impresa non è motivo di licenziamento. Vi sono due eccezioni a questa regola, che giustificano il recesso dal rapporto di lavoro: se l’impresa è soggetta a «procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente»; oppure nel caso di motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione purché non riguardino intrinsecamente detto trasferimento. La Corte ha quindi escluso che, in caso di trasferimento d’impresa, il cessionario possa scegliere i lavoratori che intende riassumere anche se la scelta è fondata su motivi tecnici, economici e organizzativi.

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