Corte di Giustizia
Un lavoratore bancario agiva in giudizio per contestare il proprio licenziamento. La banca aveva infatti deciso di cessare i propri servizi di intermediazione di borsa e l’attività di investimento, dopo aver trasferito ad una società cessionaria gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti gestititi e il relativo archivio documentale. I clienti erano liberi di passare al nuovo gestore o meno. La maggior parte dei clienti (circa 91%) ha accettato la proposta della cessionaria. La banca aveva altresì licenziato tutti i dipendenti adibiti al servizio ceduto per soppressione delle relative attività, proponendo loro contestualmente un nuovo contratto per altre prestazioni (e ad altre condizioni). Il lavoratore ricorrente non ha accettato la proposta e ha impugnato il licenziamento sostenendo che l’operazione di cessione costituiva un trasferimento di ramo d’azienda.
La banca ha replicato che nell’operazione non sono stati ceduti né lavoratori né locali né strumenti ma solo dei portafogli, cessione peraltro imposta dalla legge locale; evidenziava, inoltre, che i clienti ceduti potevano accettare il nuovo gestore o scegliere un terzo.
La Corte di Giustizia ha chiarito che il trasferimento degli strumenti finanziari e patrimoniali dei clienti può costituire trasferimento dell’azienda, anche se la cessione sia facoltativa per i clienti e imposta al gestore dalla legge. Sta al giudice di merito stabilire se vi sia stata una cessione, senza che il numero di clienti trasferiti sia di per sé determinante.
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