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Smart working per alcune categorie di lavoratori: accesso «prioritario» o diritto vero e proprio?

«Decreto Aiuti Bis»

I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti – in ogni caso – a riconoscere «priorità» alle richieste formulate da:
• lavoratori con figli fino a 12 anni di età
• lavoratori con figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, senza alcun limite di età;
• lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 104/1992;
• lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 33, c. 2 e 3, L. n. 104/1992;
• lavoratori «caregivers» ai sensi dell’art. 1, comma 255, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Il lavoratore che chiede il lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di tali limitazioni è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Il rifiuto o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile può condurre all’applicazione di sanzioni a carico del datore di lavoro, tra cui l’inibizione della certificazione della parità di genere.

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