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Chiarita la differenza tra «lavoratori in trasferta» e «trasfertisti»

«Disposizioni urgenti in materia fiscale»

Il Legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica a chiarire la distinzione tra «lavoratori in trasferta» e «lavoratori trasfertisti», rilevante al fine dell’applicazione del regime fiscale previsto per gli uni e gli altri.
A norma del TUIR, infatti, l’indennità corrisposta al lavoratore in trasferta è considerata non imponibile fino al limite di circa Euro 46 per ogni giorno di trasferta; mentre l’indennità fissa corrisposta al trasfertista è imponibile al 50%. Risulta pertanto importante tracciare con sicurezza il confine tra le due figure onde non rischiare accertamenti e sanzioni.
Con norma di interpretazione autentica (dunque valida retroattivamente) il Legislatore ha ora precisato che si considera trasfertista il lavoratore che:
– non abbia specificazione della sede di lavoro nel contratto individuale;
– svolga una prestazione che ne richiede la continua mobilità;
– riceva un’indennità in misura fissa, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove.
In difetto di uno dei tali requisiti l’indennità corrispsota al lavoratore sarà assoggettata al regime ordinario di trasferta.

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