INAIL
La diffusione del lavoro agile ha posto interrogativi rilevanti in tema di tutela contro gli infortuni. Il caso affrontato dalla circolare riguarda eventi lesivi occorsi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, in luoghi scelti dal lavoratore e non previamente individuati dal datore di lavoro.
Il documento chiarisce che la modalità agile non modifica i presupposti della tutela assicurativa, che resta ancorata al rischio professionale connesso all’attività svolta e non al luogo fisico della prestazione. Sono pertanto indennizzabili non solo gli infortuni verificatisi durante l’esecuzione diretta delle mansioni, ma anche quelli collegati ad attività prodromiche o accessorie, purché funzionali al lavoro.
Particolare rilievo assume l’accordo individuale, che delimita l’ambito spazio-temporale della prestazione e consente di valutare la riconducibilità dell’evento al rapporto di lavoro. In assenza di indicazioni puntuali, l’INAIL procede a specifici accertamenti per verificare la connessione funzionale tra attività svolta e rischio tutelato.
La tutela opera anche per l’infortunio in itinere, a condizione che lo spostamento sia dettato da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza, restando esclusi i casi di rischio elettivo derivante da scelte arbitrarie del lavoratore.