INL
L’INL ha chiarito che i cittadini stranieri possono svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale permesso consente allo straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla sua scadenza e senza la necessità di convertirlo in permesso di lavoro (art. 30, comma 2, TUI; art. 14, comma 1, D.P.R. n. 394/1999).
In realtà, la legge consente lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso, quando si tratti della richiesta di un permesso per lavoro subordinato; e sempre che, tra l’altro, il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta attestante la presentazione della domanda (art. 36, D.P.R. n. 394/1999).
Tale disposizione non è ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari. L’INL ha tuttavia stabilito – d’intesa con il Ministero dell’Interno – che la liceità temporanea possa trovare applicazione anche in tali casi.
Pertanto, i soggetti richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a lavorare regolarmente non appena in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta.