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Orario di lavoro, ferie, permessi

«Periodo notturno» e «lavoratore notturno»: le definizioni dell’Ispettorato

INL

L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il «periodo notturno»:
• è l’arco temporale di 7 consecutive ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, come prevede la legge;
• è individuato dal contratto collettivo e da quello individuale;
• può quindi essere:
– dalle 22 alle 5;
– dalle 23 alle 6;
– da mezzanotte alle 7;
• si considera «lavoratore notturno» colui che:
– è tenuto contrattualmente (e perciò stabilmente) a svolgere 3 ore del suo lavoro giornaliero nel periodo notturno;
– svolge nel periodo notturno la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo;
– in mancanza di disciplina collettiva, svolge almeno 3 ore di lavoro giornaliero nel periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno;
– solo ai lavoratori notturni individuati in questi termini è applicabile il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro.

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