INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, con la nota n. 1180 del 2025, che l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta dalla Legge n. 56/2025, non incide sulla possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei dubbi interpretativi sorti in merito all’efficacia del D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia proprio alla tabella allegata al decreto abrogato per individuare le attività in cui è ammesso l’utilizzo del lavoro intermittente. L’INL, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha precisato che tale rinvio deve considerarsi di tipo meramente materiale.
Pertanto, la disciplina vigente resta immutata: il lavoro intermittente può essere attivato nei casi previsti dai contratti collettivi o, in mancanza, per le attività elencate nel D.M. 2004, la cui validità non è compromessa dall’abrogazione del R.D. 2657/1923.
Una conferma utile per i datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni previste, intendano ricorrere a questa flessibile tipologia contrattuale.