Lavoro intermittente

Lavoro intermittente: l’abrogazione del R.D. 2657/1923 non cambia nulla

By 10 Luglio 2025Aprile 14th, 2026No Comments

INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, con la nota n. 1180 del 2025, che l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, disposta dalla Legge n. 56/2025, non incide sulla possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei dubbi interpretativi sorti in merito all’efficacia del D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia proprio alla tabella allegata al decreto abrogato per individuare le attività in cui è ammesso l’utilizzo del lavoro intermittente. L’INL, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha precisato che tale rinvio deve considerarsi di tipo meramente materiale.
Pertanto, la disciplina vigente resta immutata: il lavoro intermittente può essere attivato nei casi previsti dai contratti collettivi o, in mancanza, per le attività elencate nel D.M. 2004, la cui validità non è compromessa dall’abrogazione del R.D. 2657/1923.
Una conferma utile per i datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni previste, intendano ricorrere a questa flessibile tipologia contrattuale.