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Novità per il lavoro occasionale («voucher») nel settore del turismo

INPS

Il «Decreto Dignità» è intervenuto, come noto, anche sulla materia del lavoro occasionale, nella versione emanata nel 2017 (PrestO e Libretto famiglia). Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono avvalersi di collaborazioni occasionali se occupano alla proprie dipendenze fino a 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anziché 5 come la generalità dei datori). I datori autorizzati sono identificati da specifici codici Ateco.
Nella dichiarazione preventiva della prestazione l’utilizzatore deve fornire, tra le altre, le seguenti informazioni:
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione;
• la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
• il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti ma non può essere inferiore ad Euro 9,00 per ora ed Euro 36,00 per giornata.
La comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il compenso può essere riscosso anche presso un qualsiasi sportello postale.

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