INPS
La Legge di Bilancio 2022 apporta modifiche anche alla NASPI:
• sono ora destinatari della NASPI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che sono anche subordinati, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato di specifiche tipologie di cooperative (o loro consorzi);
• restano esclusi: i dipendenti a tempo indeterminato della PA, nonché gli (altri) operai agricoli;
• soppresso il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Si potrà dunque ottenere la NASPI con i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
• riduzione della NASpI (c.d. «décalage»): l’assegno si riduce del 3% a decorrere dal sesto mese (non più dal quarto); la riduzione decorre dall’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda.
Le novità descritte si applicano agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022. L’importo della NASpI resta pari al 75% della retribuzione mensile, se pari o inferiore ad Euro 1.227,55; viene incrementata se la retribuzione mensile era superiore. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante patronato o call center INPS. L’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%). Si applica il c.d. «ticket di licenziamento» (ad esclusione dell’apprendistato di primo livello).