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Incentivi

Salvo il «bonus giovani» anche se il precedente rapporto di lavoro autonomo è stato successivamente riqualificato in subordinato

By 24 Novembre 2023Marzo 27th, 2024No Comments

INPS

L’INPS ha fornito indicazioni sull’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (c.d. «bonus giovani»).
In primo luogo è stato ribadito che l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. In secondo luogo, viene precisato che la citata preclusione riguarda solo il caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Laddove, invece, il datore di lavoro che abbia già iniziato a fruire delle agevolazioni contributive sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
In sintesi: il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi e non è tenuto, a causa del successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso altro datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni.

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