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Amministrazione del personale

Nuove restrizioni alle compensazioni in F24 per contrastare gli illeciti

«Legge di Bilancio 2024»

Viene rivisto l’ambito consentito delle compensazioni tra debiti e crediti mediante F24.
È ora stabilito, in particolare, che la compensazione dei crediti nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
• a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo alla trasmissione dei flussi Uniemens da cui il credito emerge ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
• b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
• c) dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Nei confronti dell’INAIL la compensazione dei crediti maturati può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate forniranno in seguito istruzioni applicative.

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