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Incentivi

Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

«Legge di Stabilità 2016»

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è previsto un esonero pari al 40% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro.
L’esonero è comunque previsto nei limiti di un massimale annuo pari ad Euro 3.250 per la durata di 24 mesi.
Si tratta dell’incentivo, in misura ridotta, già previsto per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2015 (lo scorso anno era previsto un esonero fino al 100% dei contributi, nel limite di Euro 8.060 annui, per 36 mesi).
Restano esclusi dall’incentivo i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Per fruire dello sgravio è necessario che il lavoratore, all’atto dell’assunzione, non abbia stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore nei sei mesi precedenti.
Inoltre, lo sgravio non spetta per l’assunzione di lavoratori che abbiano già usufruito del beneficio previsto dalla legge di stabilità 2016 o 2015 in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Il beneficio è altresì escluso con riferimento ai lavoratori assunti dallo stesso datore di lavoro, anche considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, con contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, ossia la data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Le assunzioni nel Mezzogiorno fruiranno di un regime di maggior favore, dopo l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso entro il 30 aprile 2016.

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